Statuto

Lo statuto dell’Associazione Amici di strada, riprende e corrisponde allo Statuto dell’A.N.T.A. di cui Amici di Strada è la sezione locale di Sciacca.

Di seguito tutti gli articoli.

 

DENOMINAZIONE
E’ costituita l’Associazione denominata
A.N.T.A.onlus . “Associazione Nazionale Tutela Animali”

Art. 1
L’Associazione è apolitica, apartitica, senza alcun fine di lucro, ed ha struttura democratica. Si obbliga di usare la locuzione “ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE” ovvero l’acronimo “ONLUS”.

Art. 2
SEDE

L’Associazione nasce, con la prima sede, in Carbonia Ca. loc. Stazione s.n.c.
Con Delibera del Consiglio Direttivo, della sede Nazionale se costituita, potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

Art. 3
COSTITUZIONE ALTRE SEDI

Per la costituzione di altre sedi nel territorio nazionale è sufficiente formaIizzare l’atto dell’apertura della sede periferica, con decisione unanime da parte dì un numero dì persone non inferiore a dieci, sottoscrivendo la dichiarazione dì aderire all’Associazione e rispettarne lo Statuto. L’atto costitutivo di Sezione e il verbale dì assemblea di adesione dovranno essere conservati in allegato al presente statuto, compresi i regolamenti di attuazione che saranno approvati.

Art. 4
AUTONOMIA SEDI

Le Sedi hanno autonomia amministrativa e organizzativa, nel rispetto delle norme statutarie qui contenute. Ogni Sezione può costituire patrimonio, dotarsi di Codice Fiscale con l’obbligo della contabilità amministrativa e se necessaria anche fiscale, che potrà essere condivisa anche con altre Sedi, in tal caso dovrà essere richiesta l’autorizzazione scritta da parte della sede centrale.

Art. 5
DURATA

L’Associazione ha durata illimitata, per dichiararne lo scioglimento devono votare, con dichiarazione di voto, la maggioranza qualificata dei soci ovvero tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 6
SCOPI

L’Associazione persegue la tutela e valorizzazione dell’ambiente e della natura per una corretta convivenza tra le specie, nonché quella della solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto, tra le altre cose, quella della pratica della “terapia cm gli animali”, nota come Pet-therapy, come tecnica d’intervento terapeutico: l’animale diventa “co-terapeuta” nel processo di guarigione, rivestendo il ruolo di “mediatore emozionale” e “catalizzatore” dei processi socio-relazionali. L’attività svolta con l’ausilio di animali avrà l’obiettivo primario di migliorare la qualità della vita di alcune categorie di persone per le quali si presta questo tipo di terapia dolce, oltre ad offrire formazione professionale e tecnica rivolta ai professionisti che vorranno praticare la Pet-therapy.

Art. 7
ALTRE FINALITA’

Le finalità dell’Associazione, oltre alla pratica della Pet Therapy, si articolano nei seguenti modi: attraverso la tutela dall’ambiente e la natura con presidi permanenti di controllo e dove necessario anche di gestione; Mela di tutti gli animali, in qualsiasi luogo e situazione, in particolare gli animali considerati da affezione; controllo delle attività legate alla presenza di animali tenuti a qualsiasi titolo; controllo e verifica dell’idoneità delle strutture di accoglienza o detenzione per cani, gatti e altri animali anche per la salvaguardia della natura; impedire l’utilizzo degli animali per usi sperimentali, cavie di laboratorio e vivisezione. L’Associazione può gestire strutture di accoglienza per animali di affezione, anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici, curando in modo particolare che ogni struttura abbia locali idonei per svolgere la pratica della Pet Therapy.

Art. 8
ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell’ambito e nei limiti degli scopi statutari.
L’Associazione potrà, altresì, nei limiti strettamente necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti al fine di qualificare e specializzare le attività per il raggiungimento degli scopi statutari, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato.
Le prestazioni fornite dagli aderenti gratuitamente saranno comunque prevalenti, verranno fornite in modo spontaneo e senza compenso, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’attività degli associati non potrà essere retribuita in alcun modo, ad essi potranno essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’associazione su proposta del Presidente.

Art. 9
INIBIZIONI

L’Associazione si inibisce espressamente allo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, salvo casi particolari e di gravità o di emergenza sociale.

Art. 10
SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE DI ESCLUSIONE

Sono Soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell’Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
Tutti i Soci hanno uguali diritti ed eguali obblighi nei confronti deIl’Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di Dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo.

Art. 11
AMMISSIONE A SOCI

L’Ammissione all’Associazione non può essere fatta per un periodo temporaneo.
Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall’Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’Associazione.
Le quote non sono trasferibili.

Art. 12
ESCLUSIONE DEI SOCI

L’esclusione del socio per gravi motivi, accertati e documentati, ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver segnalato al Collegio dei Probiviri di procedere agli accertamenti del caso segnalato. Il socio escluso potrà chiedere di essere riammesso all’assemblea generale indetta appositamente su richiesta dell’escluso. Il socio escluso può chiedere di essere riammesso se i motivi dell’esclusione sono risultati non gravi, fatta salva la condizione che non abbia denigrato l’Associazione o il Presidente della Sezione.
I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
II Consiglio Direttiva potrà inoltre deliberare l’esclusione del socio che non provveda al pagamento della quota annuale, entro tre mesi dalla scadenza, stabilita dal Consiglio Direttiva ai sensi dell’art. 9.

Art. 13
PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituita da:
– contributi degli aderenti;
– contributi privati;
– contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
– contributi di organismi internazionali;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali.

Art. 14
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei Soci;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente;
– I Revisori dei Conti;
– Il Collegio dei Probiviri
Tutte le Cariche associative sono elettive e gratuite.

Art. 15
ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all’art. 9 ed è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’ano dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno da 1/3 degli associati. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale.
All’Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:
– la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione;
– il bilancio dell’esercizio sociale consultivo e preventivo;
L’Assemblea delibera inoltre in merito a:
– alla nomina del Consiglio Direttiva;
– alla nomina del Collegio de Revisori;
– alla nomina del Collegio dei Probiviri;
– ad altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.

Art. 16
CONVOCAZIONI

Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione oppure mediante avviso da affiggersi nella sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
Nei casi di comprovata urgenza la convocazione potrà avvenire con altri sistemi purché sia garantito in ogni caso un minimo di preavviso rispetto alla data fissata per l’adunanza e sussista la possibilità di raccogliere adeguate informazioni sulle materie da trattare.

Art. 17
DIRITTO SOCIO

Ogni socio ha diritto ad un voto, purché sia in regola con il versamento dei contributi associativi.
Ciascun socio può farsi rappresentare da atro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, conferendo ad esso delega scritta, massimo due deleghe per socio.
In prima convocazione le deliberazioni del!’Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno il 2/3 degli associati ed il voto della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni di scioglimento del!’Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 18
CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina degli incarichi associativi di Presidente, Vice Presidente, Segretario e altri incarichi ritenuti utili, scegliendo fra ì suoi membri.

Art. 19
CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri, mediante avviso con lettera raccomandata o in sostituzione con eventuali mezzi concordati es. posta elettronica, alla prima riunione, almeno cinque giorni prima da quello fissato per la rill1ione, unitamente agli argomenti all’ordine del giorno. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d’età, di ogni riunione dovrà essere redatto verbale Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione, in ossequio ai risultati delle elezioni alle cariche sociali, alla cooptazione tra coloro che, non eletti, abbiano raccolto il maggior numero di voti.
Il Consigliere cooptato resterà in carica sino alle prossime elezioni.

Art. 20
POTERI

AL Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri al Presidente o a un Consigliere da lui indicato.
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d’esercizio ( consuntivo e preventivo ) e la relazione annuale sull’esercizio della gestione.

Art. 21
PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione provvede a nominare il Presidente il quale nomina a sua volta il Segretario.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e custodisce il patrimonio della sede.
Il Segretario coadiuva il Presidente alla buona tenuta della sede, custodisce il libri contabili, i verbali delle riunioni, esegue and1e operazioni di cassa e ha l’obbligo di tenere aggiornata la contabilità.

Art. 22
ESERCIZI SOCIALI E BILANCI

L’esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
La bozza del bilancio, nei dieci giorni che precedono l’Assemblea che lo approva, deve essere messo a disposizione dei soci, dopo la sua approvazione deve essere tenuto presso la sede dell’associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare.
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita delI’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamenti facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente collegate.

Art. 23
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea o per inattività dell’Assemblea protratta per oltre due anni.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 Dicembre 1900 n. 662, dovranno devolvere l’intero patrimonio ad altra ONLUS o ad altra istituzione con finalità di pubblica utilità.

Art. 24
COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è organo facoltativo.
la sua istituzione è riservata alla competenza dell’Assemblea straordinaria che lo elegge.
Detto organo sarà comunque istituito qualora l’Associazione versi in una delle condizioni che ne rendano obbligatoria la nomina, ai sensi delle disposizioni di legge in materia e, in particolare, ai sensi dell’art. 25 del d. Igs. N. 460/1997 e successive modifiche.
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall’Assemblea, la quale designa anche il Presidente. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea.
Il collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea ogni qualvolta viene richiesto.

Art. 25
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, cui è deferita ogni controversia tra gli associati e tra questi e l’associazione, in ordine all’interpretazione ed applicazione delle norme del presente statuto, è composto da tre membri effettivi e dura in carica un triennio.
Detto organo decide ex bono et aequo, senza formalità di procedura. senza pregiudizio alcuno dei diritti di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

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